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Testo Unico Edilizia | |
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Interventi di manutenzione straordinaria che non riguardino parti strutturali degli edifici; pavimentazione di spazi esterni; installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici senza serbatoi esterni, fuori dai centri storici; arredi nelle pertinenze degli edifici; opere temporanee; serre mobili stagionali; movimenti di terra per le attività agricole: per realizzare questi interventi non sarà più necessario il titolo abilitativo. Il ddl per la semplificazione amministrativa, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2009, aggiunge i suddetti interventi all’elenco contenuto nell’articolo 6 “Attività edilizia libera” del Dpr 380/2001 (Testo unico dell’edilizia). Resta confermata l’esclusione dall’obbligo di titolo abilitativo per la manutenzione ordinaria, l’eliminazione delle barriere architettoniche e le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo. Le opere realizzabili senza titolo abilitativo dovranno rispettare disposizioni regionali, strumenti urbanistici comunali e altre normative di settore (antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, per l’efficienza energetica e per la tutela dei beni culturali e del paesaggio). Gli interventi di manutenzione straordinaria non devono determinare l'aumento del numero delle unità immobiliari nè implicare l'incremento degli standard urbanistici. Prima di iniziare i lavori sarà necessario informare il Comune, anche per via telematica, allegando le eventuali autorizzazioni obbligatorie e, solo per gli interventi di manutenzione straordinaria, l’indicazione dell’impresa che eseguirà i lavori. |